L’associazione Agostini Semper

L’Associazione

L’Associazione, rinata nel 2008 con il nome “Agostini Semper”, costituisce l’evoluzione della precedente Associazione “Antichi studenti dell’Augustinianum” che nel 1996 era sorta ad alimentare lo spirito di fratellanza e collaborazione tra gli ospiti dei Collegi, a sua volta sulle tracce dell’esperienza ancora precedente di un trentennio, che aveva informato lo spirito di amicizia e di solidarietà di varie generazioni di studenti.
Oggi l’Associazione riunisce gli studenti del Collegio Augustinianum di ogni epoca e continua a ispirarsi all’orientamento voluto da padre Agostino Gemelli, coinvolgendo in maniera attiva gli studenti attualmente in Collegio insieme agli Alumni, per continuare a raccontare un’esperienza di vita che si concretizza ogni giorno nello “spirito dell’Augustinianum”.
Uno degli obiettivi principali è infatti quello di costituire punto di incontro e riferimento per tutti gli agostini, coltivando i legami di vicinanza tra gli ospiti di tutte le epoche e una stretta connessione con il collegio. L’opera dell’Associazione si concretizza nella proposta e la realizzazione di attività e progetti strategici in particolare sui temi del sostegno, della memoria e della testimonianza, ad esempio con la promozione di incontri di approfondimento o con l’istituzione di premi di studio a favore dei collegiali più meritevoli e riconoscimenti per gli Alumni che si siano particolarmente distinti in campo pubblico o sociale.
L’Associazione è legalmente riconosciuta con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 838 del 12 dicembre 2017 ed è iscritta al Registro regionale lombardo delle persone giuridiche private con numero d’ordine 2900. Ogni anno è organizzata, nelle sale dell’Università Cattolica, l’assemblea dei soci, momento di ritrovo per tutti gli agostini.

Titolo I – Denominazione – Sede – Scopo

Art. 1: È costituita “AGOSTINI SEMPER” – Associazione Studenti del Collegio Augustinianum.

Art. 2: L’Associazione ha sede in Milano, presso il Collegio Augustinianum dell’Università Cattolica, in Via Lodovico Necchi n. 1.

Art. 3: L’Associazione si propone di:

  1. contribuire a realizzare condizioni di eccellenza del Collegio e favorire ogni iniziativa che ne accresca e ne diffonda il prestigio;
  2. tenere vivo tra i soci lo spirito del Collegio e i valori che ne costituiscono il fondamento;

L’Associazione non ha fini di lucro e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
L’Associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

Titolo II – Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4: Le entrate dell’Associazione sono costituite:

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote associative;
  2. dal ricavato di manifestazioni e di pubblicazioni curate dall’Associazione;
  3. da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  2. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 4.1: L’esercizio sociale ha inizio il primo settembre e termina il trentun agosto di ogni anno.

Art. 4.2: Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Titolo III – Soci

Art. 5: I soci si suddividono in:

– soci ordinari seniores;
– soci ordinari juniores;
– soci aggiunti;
– soci onorari.

In un Regolamento Generale dell’Associazione, da approvarsi dall’Assemblea, sarà tra l’altro disciplinata la definizione delle categorie dei soci ordinari e aggiunti, le condizioni di ammissione all’Associazione e i criteri di determinazione delle quote.
Viene tuttavia stabilito che possono essere soci ordinari solamente tutti coloro che per almeno un anno siano stati ospiti di una delle tre sedi del Collegio Augustinianum. È altresì richiesto ai fini dell’ammissione sia dei soci ordinari che dei soci aggiunti se definiti, il versamento della quota che verrà annualmente stabilita dal Consiglio generale.
Al fine del presente articolo, si intende per Collegio Augustinianum il collegio universitario istituito dall’Università Cattolica nel 1933, nonché la sezione “Ludovicianum”, ad esso intimamente collegata quando il Collegio aveva sede in via Necchi, 5.
I soci ordinari e quelli aggiunti, se definiti, che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 15 settembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Sono soci onorari: il Magnifico Rettore pro tempore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; tutti coloro che, pur non essendo stati studenti del collegio, vi abbiano ricoperto, almeno per un anno, l’ufficio di Direttore, di Vice Direttore o di Assistente spirituale; le persone e gli enti che contribuiranno all’attività dell’Associazione con erogazioni, donazioni e lasciti, previa delibera del Consiglio Generale.

Art. 6: I soci avranno tra l’altro il diritto di ricevere il giornale dell’Associazione.

Art. 7: La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Comitato di Presidenza, l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei soci.

Titolo IV – Organi dell’Associazione

Art. 8: Gli organi dell’Associazione sono:
a. il Consiglio Generale;
b. il Comitato di Presidenza;
c. il Comitato Scientifico;
d. l’Organo di Controllo e Revisione legale dei conti;
e. l’Assemblea dei Soci.

Titolo V – Consiglio Generale – Comitato di Presidenza – Comitato Scientifico

Art. 9Consiglio Generale. Il Consiglio Generale è composto da un numero variabile di membri da 5 a 21, nominati dall’Assemblea tra una rosa di candidati determinata secondo modalità che verranno fissate in dettaglio nel Regolamento Generale dell’Associazione di cui al precedente articolo 5 al fine di assicurare, ove possibile:

– la presenza di soci juniores e tra questi di almeno tre studenti del Collegio;
– la nomina del Presidente e del Tesoriere tra i soci seniores;
– la presenza di due docenti;
– la presenza di esponenti delle varie annate e professionalità;
– la presenza di un membro designato dal Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore tra i docenti della medesima università che siano ex studenti del Collegio Augustinianum;
– la presenza del Direttore in carica del Collegio o altro membro della Direzione da lui designato.

Tutti i membri fino a concorrenza del numero come sopra indicato saranno eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei soci.
In caso di rinuncia di uno degli eletti, gli subentrerà colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano.
In caso di dimissioni, decesso o rinuncia di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, con effetto sino alla prima Assemblea.

Il Consiglio Generale:
a.     esamina il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Comitato di Presidenza, che saranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea;
b.    predispone il testo o le modifiche del Regolamento Generale che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea;
c.     delibera sull’ammissione degli associati, sull’ammontare della quota annuale da versarsi dagli associati e sulla attribuzione della qualifica di associato onorario, su proposta del Comitato di Presidenza;
d.    procede alla nomina di Probiviri nelle fattispecie indicate nell’Art. 17;
e.     esprime pareri e formula raccomandazioni circa l’attività dell’Associazione di propria iniziativa o su richiesta del Comitato di Presidenza.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Nessun compenso è dovuto al Presidente e ai membri del Consiglio e del Comitato di Presidenza.

Art. 10Comitato di Presidenza

Art. 10.1 Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente dell’Associazione – scelto dall’Assemblea tra i soci seniores – dal Tesoriere – scelto dall’Assemblea tra i soci seniores e juniores – e dal Vice Presidente – scelto in rappresentanza dei soci juniores secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale.
Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipano inoltre:
– il Direttore in carica del Collegio o altro membro della Direzione da lui designato;
– il Presidente del Comitato Scientifico.
Il Comitato di Presidenza potrà nominare un Segretario scelto tra i soci juniores, anche indipendentemente dalle nomine dell’Assemblea per le cariche sociali; esso potrà inoltre integrarsi di volta in volta nelle sue riunioni – in relazione agli argomenti da trattare – con la presenza di soci incaricati di specifiche mansioni per conto dell’Associazione.
I membri del Comitato di Presidenza sono nominati ogni tre anni dall’Assemblea all’atto del rinnovo del Consiglio Generale secondo le modalità del successivo Art. 16.
Il voto è segreto; risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti.
L’Assemblea può deliberare che sia il Comitato a nominare nel proprio seno il Presidente.
Il Comitato di presidenza:
1. dirige e coordina l’attività dell’Associazione;
2. predispone il rendiconto di gestione e il rendiconto preventivo da sottoporre al Consiglio Generale;
3. istituisce, ove del caso, sezioni speciali all’interno dell’Associazione sia a carattere territoriale, sia per altre motivazioni inerenti la composizione della base associativa;
4. provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e del Consiglio Generale.
Il Comitato di Presidenza si riunisce su iniziativa del Presidente o quando ne abbiano fatto richiesta almeno due dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 10.2: Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; presiede le riunioni del Comitato di Presidenza, del Consiglio Generale e dell’Assemblea; cura l’esecuzione dei deliberati degli organi sociali e nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Art. 10.3: Il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente può conferire poteri operativi al Vicepresidente con delibera apposita che ne determina contenuti e ampiezza.
In caso di dimissioni o impedimenti del Presidente, l’esercizio delle sue funzioni viene espletato, sino all’Assemblea successiva, dal Vice Presidente.

Art. 10.4: Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Generale.

Art. 11Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è composto da docenti, secondo la definizione contenuta nel Regolamento Generale, rappresentativi di varie facoltà e che sono stati studenti del Collegio Augustinianum.
Il Comitato Scientifico elegge al suo interno il proprio Presidente tra i docenti in attività presso l’Ateneo.
Compito del Comitato Scientifico è l’elaborazione di proposte e programmi intesi a sviluppare tra i soci iniziative di formazione e di confronto culturale che arricchiscano il prestigio del Collegio e dell’Associazione.
I progetti e le proposte del Comitato Scientifico saranno sottoposte al Comitato di Presidenza per la loro attuazione.

Art. 11bis: Organo di Controllo e Revisione legale dei conti. L’Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può nominare – anche tra i non soci – purché tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, un Collegio dei Revisori composto di tre membri con la designazione del Presidente, ovvero un Revisore Legale Unico.
I Revisori esercitano le funzioni di controllo contabile dell’Associazione, redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull’andamento finanziario dell’Associazione e ne riferiscono all’Assemblea.
I Revisori possono in qualsiasi momento, anche singolarmente, esaminare la contabilità della fondazione e i relativi documenti.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Titolo VI – Assemblea

Art. 12: L’Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente dell’Associazione:

  1. per esaminare le attività svolte e quelle da svolgere, in rapporto all’attuazione dei fini dell’Associazione;
  2. per procedere all’elezione delle cariche sociali;
  3.    per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;
  4. per modificare lo statuto sociale;
  5.   per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa.

Art. 13: I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante avviso pubblicato sul giornale dell’Associazione, contenente l’ordine del giorno, almeno un mese prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea può essere convocata straordinariamente quando il Comitato di Presidenza lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 14: Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta eccezione delle delibere di cui all’articolo 19.
L’assemblea delibera sugli argomenti all’ordine del giorno.
Non è ammesso il voto per delega.

Art. 15: Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di Associazione.

Art. 16: Il rinnovo delle cariche dell’Associazione avviene con votazione per liste di candidati da compilarsi secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale.
Ogni lista deve contenere l’indicazione dei membri elettivi del Comitato di Presidenza. In mancanza della lista l’Assemblea provvede con votazione su singoli candidati.

Titolo VII – Controversie e disposizioni finali

Art. 17: Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge, a un collegio di tre Probiviri da nominarsi da Consiglio Generale, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. È in ogni caso ammessa la facoltà di ricorrere all’attività giudiziaria ordinaria.

Art. 18: L’Assemblea può deliberare le modifiche al presente statuto a maggioranza di due terzi dei soci presenti.

Art. 19Scioglimento. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, per i seguenti motivi:
1) conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.

Art. 20Norma di rinvio. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Assemblea generale

Evento pubblico che si svolge secondo tradizione nel secondo sabato di novembre a Milano, costituisce il momento principale di incontro tra gli agostini di tutte le età.
Viene convocata normalmente per conferire i riconoscimenti annuali agli Agostini che si siano particolarmente distinti, approvare il bilancio ed eleggere le cariche sociali. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua.
Ospita normalmente la prolusione del Percorso di approfondimento che si svolge in Collegio.

Il regolamento attuativo

È lo strumento che integra le norme statutarie, disciplinando le modalità di funzionamento dell’Associazione che potranno di volta in volta essere modificate e adattate alle esigenze del momento con delibera del Consiglio Generale.

Art. 1 – Funzione del regolamento
Il presente Regolamento Generale dà attuazione ed integra le norme statutarie, disciplinando le modalità di funzionamento dell’associazione che potranno di volta in volta essere modificate ed adattate alle esigenze del momento con delibera del Consiglio Generale, secondo le previsioni dell’art. 5 dello Statuto dell’Associazione.

Sezione I. Sui soci
Art. 2 – Soci ordinari
Sono soci seniori soci ordinari che abbiano compiuti 30 anni di età.
Sono soci junior gli studenti a partire dal secondo anno di frequenza del collegio e che abbiano richiesto di essere ammessi a far parte dell’associazione, nonché i soci ordinari laureati, fino al compimento del trentesimo anno di età.
È facoltà del socio junior laureato chiedere di essere ammesso nella categoria dei soci senior anche prima del compimento del trentesimo anno.
La quota annuale è stabilita in € 5,00 (Euro cinque) per il socio studente, € 25,00 (euro venticinque) per il socio junior laureato e € 60,00 per il socio senior.
Il Comitato di Presidenza – sentito il Consiglio Generale – potrà modificare quanto previsto nel presente articolo deliberando un diverso ammontare delle quote.
L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Comitato di Presidenza al quale vanno sottoposte le domande degli interessati.
 
Art. 3 – Soci onorari
Oltre a quanto previsto dall’art.5 dello Statuto sociale possono essere nominati soci onorari anche persone fisiche che non siano state ospiti del collegio Augustinianum come stabilito dallo Statuto, come pure enti morali, che si siano distinti per benemerenza a favore dell’attività dell’associazione.
La proposta di nomina a socio onorario viene elaborata in sede di Comitato di Presidenza che provvede a sottoporla al Consiglio generale con adeguata motivazione.
Il socio onorario non è tenuto al versamento della quota annuale, ha diritto di voto nelle deliberazioni sottoposte all’Assemblea e di regola –qualora si tratti di persona fisica che non sia stata ospite del collegio Augustinianum- non può concorrere alle candidature per gli organi sociali.
 
Art. 4 – Soci aggiunti
La disciplina di questa categoria di soci verrà stabilita dal Consiglio Generale con successiva deliberazione quando se ne presenterà l’esigenza.

Art. 5 – Mancato versamento della quota sociale
Qualora un socio tenuto al versamento della quota ometta il pagamento per più di 8 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale cessa di far parte dell’associazione, a sensi di statuto, e non riceverà più le comunicazioni dell’associazione. In caso presenti domanda di riammissione il Comitato di Presidenza può stabilire le condizioni della stessa, quali, ad esempio, il versamento di tutte le quote omesse o parte di esse.
 
Sezione II. Sugli organi sociali
Art. 6 – Del Vicepresidente e del rappresentante degli studenti
Il Vicepresidente – scelto in rappresentanza dei socijuniores studenti del Collegio – ha il compito di:
mantenere e consolidare i rapporti tra soci ordinariseniores e soci ordinarijuniores,
promuovere lo spirito e le attività dell’associazione tra gli studenti,
coordinare le attività degli eventuali gruppi di lavoro istituiti dal consiglio generale per assicurarne il buon andamento,
proporre iniziative di scambio culturale tra le diverse generazioni;
mantiene informato il presidente circa lo stato delle attività da lui coordinate in base al comma precedente.
Il Vicepresidente è membro di diritto del Consiglio Generale e dura in carica due anni, purché continui a far parte della comunità del Collegio.
Per rappresentante dei socijunioresa sensi della presente norma si intende la persona che l’assemblea degli studenti del Collegio designa con lo specifico mandato di partecipare attivamente all’interno degli organi dell’Associazione; lo stesso può pertanto essere persona diversa da quella che rappresenta gli studenti in altre attività tipiche della vita del Collegio.
L’identificazione del rappresentante degli studenti ai fini delle presenti disposizioni avviene a seguito del verbale della procedura di nomina, controfirmato dalla Direzione del Collegio e depositato presso la Segreteria dell’Associazione.
Durante la vigenza in carica del Vicepresidente come sopra nominato, il rappresentantepro tempore degli studenti, designato in periodi successivi alla sua investitura:
sarà sempre invitato a partecipare alle riunioni degli organi sociali, facendosi portatore delle istanze degli studenti del Collegio;
sarà sistematicamente consultato, oltre che dal presidente, dal vice direttore operativo, in carica specie per la redazione di proposte concernenti iniziative a favore degli studenti;
sarà cooptato nel Comitato di Presidenza con l’incarico di vice Presidente Operativo in caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa del titolare in carica. Tuttavia, qualora si verifichi l’ipotesi qui specificata, il Comitato di Presidenza può decidere di soprassedere alla sostituzione immediata del Vicepresidente, in attesa di nuove determinazioni da parte degli organismi studenteschi del Collegio; in tal caso potrà altresì deliberare di affidare interinalmente gli incarichi e le mansioni relativi a persona scelta all’interno degli organi sociali o ad altro socio junior.
In mancanza di indicazioni da parte degli studenti di un proprio rappresentante deputato alla carica di vice presidente, il Comitato di Presidenza coopterà persona scelta comunque tra i soci juniores.
 
Art.7 –Del Consiglio Generale
A far parte del Consiglio Generale – e conseguente­mente del Comitato di Presidenza – possono candidarsi solo i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Generale può invitare alle proprie riunioni soci o anche terzi estranei, portatori di specifiche competenze di interesse per l’associazione.

a) Formazione delle liste elettorali
Entro 6 mesi anteriormente alla conclusione dell’esercizio di scadenza degli organi associativi, il Consiglio Generale – su proposta del Comitato di Presidenza – delibera le modalità di votazione per il rinnovo delle cariche, fissando altresì il numero dei componenti il Consiglio stesso da proporre al voto dei soci.
Il Comitato di presidenza procederà alla formazione dell’elenco nominativo dei candidati con indicazione del gruppo di lista, previsto dall’art. 16 dello statuto, che si intenderà votato collettivamente qualora ottenuta la maggioranza dei voti. Il Consiglio potrà anche indicare dei nominativi supplenti – per ciascuno dei gruppi previsti dallo statuto (soci seniores, juniores, docenti) che entreranno a far parte della lista collettiva, qualora la maggioranza dei soci votanti dovesse indicare un numero di componenti il Consiglio Generale, superiore a quello proposto dal Consiglio uscente.
In alternativa alla deliberazione del Consiglio Generale, la presentazione di liste collettive è valida solo se supportata dalla firma di almeno 70 soci ordinari in regola con le quote associative; le firme saranno depositate presso la segreteria.
Oltre al gruppo di lista collettiva, l’elenco conterrà i nominativi che abbiano segnalato la propria candidatura al Comitato di Presidenza o, in mancanza, altri nominativi scelti dal Consiglio Generale di regola in numero superiore a quello necessario al completamento del Consiglio stesso.
La scheda dovrà comunque contenere delle caselle libere, onde consentire ai votanti l’inserimento di candidati non contemplati nelle liste, ma in regola con le norme dettate dal presente regolamento per la validità delle candidature.
Con la comunicazione ai soci, il presidente dà notizia dell’elenco dei candidati e delle eventuali liste collettive – compilate con l’osservanza delle stesse procedure del precedente paragrafo -avvertendo che la presentazione di altre candidature da parte dei soci dovrà pervenire in segreteria entro trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Le segnalazioni di candidatura saranno protocollate a cura della segreteria.

b) Svolgimento delle operazioni e risultati
Qualora non si proceda per votazione di lista collettiva, risulteranno eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenza, a norma di statuto, fino a concorrenza del numero dei componenti il Consiglio Generale votato dai soci.
Per la determinazione dei voti ottenuti dalla lista collettiva di cui al precedente punto a), si procederà con l’osservanza dei seguenti criteri.
Se oltre alla lista predisposta dal Consiglio Generale, siano presentate altre liste, la votazione verrà suddivisa in due fasi, la prima per la lista e la seconda per i singoli candidati.
Se invece la votazione concerne l’unica lista predisposta dal Consiglio Generale, si considerano attribuite alla lista collettiva le preferenze ottenute dal candidato di lista più votato.
Poiché la votazione della lista comporta l’elezione di tutti i componenti che ne fanno parte, perché la stessa si consideri positivamente votata dai soci è necessario che il numero delle preferenze ottenute dal più votato si classifichi non oltre la prima posizione oltre la metà del numero dei componenti l’eligendo consiglio votato dall’assemblea.
Per esemplificare: se è stato fissato in 11 il numero dei componenti il nuovo Consiglio, la lista collettiva si considera positivamente votata se le preferenze ottenute come sopra precisato la classifichino entro il sesto posto.
L’esito delle votazioni sarà proclamato dal segretario dell’assemblea.

c) Partecipazione alle riunioni
I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni convocate dal presidente; qualora dovesse verificarsi una sistematica assenza da parte di un consigliere, gli altri membri potranno determinarne la decadenza dalla carica e, previa comunicazione all’interessato, invitare alle riunioni un consigliere supplente.
Di quanto sopra se ne darà comunicazione alla prima assemblea successiva che delibererà se confermare o meno la decisione del Consiglio Generale.
 
Art. 8 – Del Comitato scientifico
Di regola fanno parte del Comitato Scientifico tutti i docenti dell’Università Cattolica che sono stati studenti dell’Augustinianum e che si dichiarano disponibili a farne parte.
Con il termine docente si intende chiunque sia titolare di un incarico di insegnamento.
Su proposta del Presidente del Comitato Scientifico possono far parte dello stesso personalità del mondo scientifico, che manifestino interesse e disponibilità a svolgere azioni finalizzate agli obiettivi del Comitato che lo Statuto indica all’art.11.
I componenti il Comitato eleggono tra loro un Presidente che entra di diritto a far parte del Comitato di Presidenza e del Consiglio Generale.
In analogia con le altre cariche il Presidente dura in carica tre anni.
Il Presidente presiede le riunioni, può invitare alle stesse esponenti del Consiglio Generale e, in caso di impossibilità a presiedere, indica il componente il Comitato che lo sostituirà. In mancanza di tale indicazione il Comitato sarà presieduto dal Presidente dell’Associazione.
I componenti il Comitato di Presidenza sono considerati invitati permanenti alle riunioni del Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico si riunirà con cadenza orientativamente trimestrale e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario.
All’interno del Comitato possono essere istituiti specifici gruppi di lavoro.
 
Sezione III – Organizzazione
Art. 9 – Della Segreteria
Nella prima riunione successiva alla propria elezione, il Comitato di Presidenza procede alla nomina del Segretario dell’Associazione il quale può farsi assistere da un ufficio di segreteria composto di regola da studenti del collegio scelti d’intesa con il Vice Presidente.
Il segretario dell’associazione:
provvede alle comunicazioni sociali, ivi comprese le convocazioni degli organi sociali indette dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente
assiste a tutte le riunioni degli organi sociali, provvedendo alla stesura dei relativi verbali.
cura l’economato e la contabilità dell’associazione, d’intesa con la presidenza e con il Tesoriere
riceve tutte le segnalazioni relative ai soci, provvedendo ad inoltrarle agli organi competenti
su indicazione del Vice Presidente operativo, predispone un calendario annuale di incontri, riunioni e manifestazioni da sottoporre all’approvazione del Comitato di Presidenza.
gestisce l’archivio documentale dell’associazione.
 
Art. 10 – Dei Gruppi
Il Comitato di Presidenza può istituire gruppi focalizzati su determinati argomenti i cui membri vengono scelti sia all’interno del Consiglio Generale sia tra soci esperti nelle specifiche materie o che comunque abbiano manifestato la propria disponibilità a svolgere le mansioni da assegnare a detti gruppi. A titolo esemplificativo possono essere costituti gruppi per :
Progetti di Comunicazione;
Elaborazione iniziative di formazione;
Eventi culturali.
Per ogni gruppo verrà nominato un coordinatore che riferisce al Comitato di Presidenza ed opera col supporto della segreteria dell’associazione.
 
Art.11 –Sezioni territoriali
Possono essere istituite sezioni territoriali in località che aggreghino un numero minimo di almeno 10 soci ordinari.Il Comitato di Presidenza fisserà annualmente un calendario di contatti con aggregazioni minori di soci non residenti nell’ambito regionale degli uffici centrali o delle sezioni designando di volta in volta, secondo necessità, eventuali delegati di distaccamento, coordinati dalla segreteria dell’associazione.Le sezioni e i delegati affiancano il Comitato di Presidenza nell’amministrazione dei rapporti con i soci residenti nell’ambito territoriale di competenza e d’accordo con lo stesso promuovono iniziative locali quali incontri tra i soci ed eventi culturali.
Di regola i presidenti del comitato di sezione o i delegati di ciascuna sezione sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio Generale e saranno comunque sentiti ogni volta che il consiglio si appresta ad assumere delibere che interessino le singole sezioni.
I rappresentanti delle sezioni e i delegati faranno pervenire tempestivamente al gruppo di lavoro centrale le proposte di iniziative locali.
I contributi economici alle iniziative sia nazionali che locali verranno disposti dal comitato di presidenza tenendo conto delle disponibilità di bilancio, della consistenza dei soci nei singoli comparti territoriali e dell’opportunità di fruizione da parte degli stessi.
 
Sezione IV. Disposizione finale
La redazione del presente regolamento è strutturata in modo che sia agevole aggiornarne singole parti – in particolare le disposizioni settoriali che hanno validità annuale – mantenendo l’unitarietà dell’insieme che costituisce punto di riferimento organico per l’attività di tutti coloro che operano all’interno dell’associa­zione.
Nell’inserire le modifiche deliberate dal consiglio Generale, si avrà cura per ciascuna di esse, di citare la delibera di consiglio che la legittima.

Contatti

Codice fiscale: 97191060157
Associazione riconosciuta con decreto del Presid. Reg. Lomba. n. 838 del 12/12 /2017 Registro region. lomb. num. 2900.

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